Da oggi la riforma del processo penale è legge e a seguito della riforma cambia:
- la disciplina della prescrizione per i reati commessi dopo la riforma – è prevista la sospensione di 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e di altri 18 dopo la condanna in appello. La sospensione non vale in caso di assoluzione. Per rogatorie all’estero la prescrizione è sospesa per un massimo di 6 mesi. La prescrizione per reati verso i minori scatta dal compimento dei diciotto anni del minore;
- le intercettazioni – si assegna la delega al Governo per individuare norme per evitare che vengano pubblicate quelle non rilevanti per le indagini e relative a persone estranee al procedimento;
- l’estinzione del reato – per riparazione del danno procurato alla persona offesa, tramite restituzione o risarcimento, prima però del dibattimento;
- l’inasprimento delle pene – solo nel minimo, per i furti in casa, le rapine gli scippi;
- l’aumento della reclusione – per il reato di voto di scambio politico-mafioso, passa da 4-10 anni attuali, a 6-12 anni;
- Il rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione da parte del P.M. – deve avvenire nel giro di tre mesi, prorogabili di soli altri tre mesi per casi complessi e sino a 15 mesi per reati di mafia e terrorismo.
Soddisfatto il ministro della giustizia per l’esito della votazione, dopo che era stata posta però, la fiducia sul testo. Le opposizioni si sono dichiarate contrarie.